Matrimonio misto
Matrimoni tra cattolici e battezzati di altre comunità cristiane sono chiamati “matrimoni misti”. Per contrarre un matrimonio misto è richiesta la licenza del Vescovo della parte cattolica.
Visto che il matrimonio tra battezzati è sacramento (can. 1055 § 1-2), il matrimonio tra due protestanti/evangelici è indissolubile come quello tra sposi cattolici. (Sotto la voce "protestanti" vanno intese le confessioni non in piena comunione con la Chiesa Cattolica; non rientrano invece in questa voce le varie sette). Per i protestanti è costitutivo il matrimonio civile, la cerimonia in chiesa è una funzione di benedizione.
Dato che, secondo l’insegnamento cattolico, il matrimonio tra protestanti è ritenuto sacramento, il divorzio non libera i contraenti dal vincolo indissolubile. Per questo motivo una persona protestante divorziata non può risposarsi religiosamente con una persona cattolica.
Per un matrimonio misto tra cattolici e cristiani ortodossi è richiesta la licenza del Vescovo e nella celebrazione, per la validità, occorre la presenza di un sacerdote (non un diacono o un laico).
Matrimonio interreligioso
Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata è chiamato “matrimonio interreligioso”. Per la validità di un matrimonio interreligioso è richiesta la dispensa del Vescovo della parte cattolica.
Persone divorziate che non sono battezzate non possono contrarre matrimonio religioso con una parte cattolica, perché il matrimonio civile tra non battezzati è valido per la natura stessa del matrimonio. Dato che la Chiesa cattolica non ammette il divorzio, alla celebrazione religiosa si oppone un vincolo matrimoniale valido.
Il rito nei matrimoni misti
La celebrazione del matrimonio misto o interreligioso avviene con liturgia della parola.
Una celebrazione "ecumenica" prevede la presenza dei due ministri di culto. Per la validità il ministro cattolico accoglie il consenso degli sposi. La celebrazione ecumenica necessita della licenza del Vescovo della parte cattolica.
Nella nostra diocesi una dispensa dalla "forma cattolica", che rende possibile la celebrazione del matrimonio da parte di un ministro di culto non cattolico, viene concessa dal Vescovo solo raramente.
Sposi non cattolici non sono tenuti alla forma canonica del matrimonio.