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Centro di ascolto per casi di abuso all’interno della Chiesa

La Diocesi assume un atteggiamento di responsabilità e di solidarietà di fronte alle persone che hanno subito un abuso all’interno della Chiesa e di conseguenza offre loro un’attenzione particolare. 

"La tutela dei minori ha priorità assoluta ed è al centro di ogni attività"
Ivo Muser, vescovo

Già nel 2010 la Diocesi ha istituito uno Sportello con un referente indipendente dalla gerarchia diocesana per le persone che sono state vittime di abusi sessuali perpetuati da chierici e religiosi. 

Questo per garantire la massima trasparenza nel gestire le segnalazioni offrendo alle persone ascolto, accoglienza e accompagnamento, oltre a forme di sostegno.

A partire dal 1° gennaio 2018 la Diocesi di Bolzano-Bressanone ha incaricato Maria Sparber come referente dello Sportello per i prossimi cinque anni. Maria Sparber è coniugata, ha diverse esperienze professionali e lavora come supervisore, coach e moderatrice. 

La referente offre ascolto, fiducia e consulenza competente a coloro che si rivolgono allo Sportello diocesano. Con loro chiarisce la situazione riportata, offre le informazioni necessarie e il sostegno, e si accorda su come procedere.

Attraverso questo servizio la referente garantisce il mantenimento dell’anonimato, della riservatezza e della trasparenza di coloro che si rivolgono allo Sportello. Tutti i colloqui sono quindi soggetti a riservatezza.

Come referente Maria Sparber agisce in modo indipendente e libero per assicurare il benessere e la tutela delle persone interessate, conforme al diritto canonico e a quello civile.

La consulenza e le informazioni fornite dallo Sportello diocesano sono gratuite.

"Il dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere. Ma il suo grido è stato più forte di tutte le misure che hanno cercato di farlo tacere o, anche, hanno preteso di risolverlo con decisioni che ne hanno accresciuto la gravità cadendo nella complicità. Grido che il Signore ha ascoltato facendoci vedere, ancora una volta, da che parte vuole stare."

Papa Francesco, Lettera al Popolo di Dio, 20/08/2018

Centro di ascolto diocesano per gli abusi all’interno della Chiesa

La referente Maria Sparber è la persona di riferimento

  • per trasgressioni, molestie ed abusi in ambiente ecclesiale, anche se lontani nel tempo
  • per le persone offese direttamente o indirettamente
  • per chi intende segnalare un abuso o un sospetto abuso e per chi cerca informazioni in merito a qualsiasi tipo di violenza

Direttive per le modalità procedurali

Versione del 26.02.2023

  1. Contesto di riferimento
  2. Privacy
  3. Procedure per segnalazioni in casi di abuso
  4. Procedure per segnalazioni in casi di abuso su minori
  5. Procedure per il riconoscimento e rimborso dei costi per psicoterapie
  6. Procedure per il riconoscimento e rimborso dei costi per fisioterapie
  7. Task force per situazioni complesse
  8. Risarcimenti economici
  9. Documentazione
  10. Archiviazione


Direttive per le modalità procedurali - PDF

Il Responsabile del Centro di ascolto riceve, per lo svolgimento del suo incarico e su disposizione della Diocesi:

  • un telefono cellulare con numero assegnato
  • un indirizzo e-mail
  • uno spazio idoneo in un contesto tutelante per effettuare incontri e colloqui

La privacy è osservata secondo le direttive della Conferenza Episcopale Italiana.

 

Due osservazioni preliminari:

  1. Il Libro VI del Codice del Diritto Canonico, relativo alle sanzioni penali nella Chiesa, è stato modificato nel 2021. Nel titolo VI "Delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona umana", non solo i chierici (sacerdoti o diaconi), ma anche i religiosi e le religiose o i laici che ricoprono un ufficio o una carica ecclesiastica sono perseguiti per i reati corrispondenti. Nel caso dei chierici, deve essere informato il dicastero per la dottrina della fede; nel caso dei religiosi e delle religiose e dei laici, sono responsabili i rispettivi ordinari.
  2. Di seguito l’attenzione si concentra sulle persone offese. Se terzi fanno una segnalazione su ciò che hanno sentito, percepito o sospettato, il responsabile del Centro di ascolto li ascolta, scrive una relazione, la fa correggere e autorizzare dalla persona che ha fatto la segnalazione e la inoltra al rispettivo responsabile delle diocesi/comunità religiose/comunità laicali. Essi trattano il caso secondo le norme e le procedure previste dal Diritto canonico.

Nelle procedure delle segnalazioni degli abusi in ambito ecclesiale sono da tenere ben presenti le seguenti situazioni:

- Prima circostanza: il presunto abusante è deceduto

- Seconda circostanza: il presunto abusante è in vita ma non è più in servizio

- Terza circostanza: il presunto abusante è in vita e ancora in servizio

3.1. Prima circostanza: l’abusante è deceduto

  • La persona offesa, direttamente o indirettamente, si rivolge al Centro di ascolto.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto effettua un primo colloquio con la persona offesa e fornisce informazione sui passi successivi.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i suoi dati e quelli del presunto abusante.

 

a) La persona offesa non desidera fare altri passi

  • Qualora la persona offesa non desideri fare passi successivi, il Responsabile del Centro di ascolto comunica la segnalazione alla Diocesi/all’Ordine religioso e ne informa la persona offesa. Secondo la volontà della persona offesa, la comunicazione può essere effettuata in forma anonima o sottoscritta che viene letta e autorizzata da lei. La Diocesi/l’Ordine religioso visiona la cartella personale del presunto abusante e deposita la comunicazione. Infine, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

b) La persona offesa aspira attivamente di fare rapporto alla diocesi/all’Ordine religioso e attende provvedimenti

  • La persona offesa può richiedere esplicitamente che sia fatta comunicazione alla Diocesi/all’Ordine religioso. In questo caso il Responsabile del Centro di ascolto redige la comunicazione che viene letta ed autorizzata dalla persona offesa. Il Responsabile del Centro di ascolto trasmette la comunicazione alla Diocesi/all’Ordine religioso. La Diocesi/l’Ordine religioso fornisce una risposta scritta alla persona offesa.
  • Possono essere necessarie altre procedure che il Responsabile del Centro di ascolto concorda con la persona offesa e che possono essere avviate, in seguito ad accordi con la Diocesi/l’Ordine religioso, come ad esempio un incontro con il Vescovo/il Responsabile dell’Ordine religioso.

c) Ulteriori incontri tra la persona offesa e il Responsabile del Centro di ascolto

  • Rispettando le procedure di cui sopra a e b possono esserci ulteriori incontri con il Responsabile del Centro di ascolto su richiesta della persona interessata dopo il colloquio iniziale. Nel corso dei colloqui si evidenzierà se saranno necessari passi successivi o se il caso può considerarsi concluso.

Terapia

  • La possibilità di utilizzo di un percorso terapeutico è esplicitamente prevista. Le modalità verranno descritte al punto 5 di queste Direttive. Dopo la conclusione del percorso terapeutico, segue il colloquio conclusivo tra persona offesa e Responsabile del Centro di ascolto.
  • Infine, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

  • La persona offesa contatta il Centro di ascolto.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto accoglie la persona offesa e fornisce informazioni sui possibili passi successivi.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i suoi dati e quelli del presunto abusante.

a) La persona offesa non desidera fare altri passi

  • Qualora la persona offesa non desideri effettuare altri passi, il Responsabile del Centro di ascolto redige la segnalazione che viene letta ed autorizzata dalla persona offesa e trasmessa alla Diocesi/all’Ordine religioso. Secondo il desiderio della persona offesa la comunicazione può essere sottoscritta dalla persona offesa o effettuata in forma anonima.

b) La persona offesa aspira attivamente a fare rapporto alla diocesi/all’Ordine religioso e attende un'azione

  • La persona offesa può richiedere esplicitamente di fare una segnalazione alla Diocesi/all’Ordine religioso. In questo caso il Responsabile del Centro di ascolto formula la segnalazione, che la persona offesa legge ed autorizza. Il Responsabile del Centro di ascolto trasmette la segnalazione alla Diocesi/all’Ordine religioso.

Ulteriore procedura in entrambi i casi

  • La diocesi esamina la cartella personale del presunto abusante e avvia l'indagine prevista dal diritto canonico.
  • La Diocesi /l’Ordine religioso si informa se per motivi di salute o di età il presunto abusante è in condizioni di essere messo a confronto con la segnalazione. Se non fosse in grado, questo dev’essere attestato da un medico.
  • La diocesi/l’Ordine religioso informa il Responsabile del Centro di ascolto se il confronto con il presunto abusante abbia avuto luogo o meno.
  • La Diocesi/l’Ordine religioso informa il Responsabile del Centro di ascolto su provvedimenti adottati e sul loro esito.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto consegna l’informazione alla persona offesa e chiarisce con lei i possibili passi successivi o le sue richieste.
  • Possono essere necessari ulteriori provvedimenti, che vengono discussi con la persona offesa e poi attuati, previo confronto con la Diocesi/l’Ordine religioso, p.es. incontrare il vescovo/il responsabile dell’Ordine religioso.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto effettua – se possibile – con la persona offesa un colloquio finale e informa la diocesi/l’Ordine religioso della conclusione.
  • La Diocesi/l’Ordine religioso deposita la comunicazione e riporta le procedure adottate nella cartella personale del presunto abusante.
  • In seguito, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

Terapia

  • La possibilità di utilizzo di un percorso terapeutico è esplicitamente prevista.
  • Le modalità verranno descritte al punto 5 di queste Direttive. Dopo la conclusione del percorso terapeutico, segue il colloquio conclusivo tra la persona offesa e il Responsabile del Centro di ascolto.
  • In seguito, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano

Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto a segnalare l’abuso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. Un’eventuale segnalazione può essere effettuata direttamente dalla persona offesa o con il sostegno del Responsabile del Centro di ascolto.

      • La persona offesa prende contatto con il Centro di ascolto.
      • Il Responsabile del Centro di ascolto ascolta la persona offesa e informa sui prossimi passi.
      • Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i suoi dati e quelli del presunto abusante.

 

Segnalazione alla Diocesi/all’Ordine religioso e provvedimenti

      • Il Responsabile del Centro di ascolto stila la segnalazione alla Diocesi/all’Ordine religioso. In base alla volontà della persona offesa la comunicazione può essere firmata o redatta in forma anonima3. La segnalazione viene autorizzata dalla persona offesa.
      • La Diocesi/l’Ordine religioso esamina il caso secondo il Diritto canonico e le norme della Chiesa e

avvia l’indagine prevista.

      • Secondo il risultato dell’indagine prevista la Diocesi/l’Ordine religioso invia la segnalazione al Dicastero per la Dottrina della fede a Roma e adotta i provvedimenti conformi al caso in base alla risposta ricevuta da Roma e ai bisogni della persona offesa.
      • Se il risultato dell'indagine preliminare è positivo, la diocesi/ordine segnala il caso al Dicastero per la Dottrina della Fede a Roma, dove vengono prese le opportune misure legali. L'Ordinario/Superiore dell'Ordine viene informato del risultato (sentenza definitiva o decreto penale). Questo Quest'ultimo prende misure appropriate a seconda della risposta ricevuta da Roma e dei bisogni della persona offesa.
      • La Diocesi/L’Ordine religioso informa il Responsabile del Centro di ascolto sulle azioni intraprese e sul loro esito. Il Responsabile del Centro di ascolto fornisce le informazioni alla persona offesa.
      • La Diocesi/l’Ordine religioso deposita la segnalazione e una nota sulle misure adottate nella cartella personale del presunto abusante.
      • In seguito, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

 

Terapia

      • La possibilità di utilizzo di un percorso terapeutico è esplicitamente prevista. Le modalità verranno descritte al punto 5 di queste Direttive. Dopo la conclusione del percorso terapeutico, segue il colloquio conclusivo tra persona offesa e Responsabile del Centro di ascolto.
      • Infine, il caso viene chiuso e archiviato secondo le norme della privacy.

 

Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano.

Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sul suo diritto di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano. Questa può essere sporta direttamente dalla persona offesa o con il sostegno del Responsabile del Centro di ascolto.

Se il benessere dei minori è compromesso o potenzialmente in pericolo, è necessario sporgere contemporaneamente una segnalazione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano.

In caso di domande relative a casi di abuso su minori, il Responsabile del Centro di ascolto può rivolgersi alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza e/o con la Procura per i minorenni. Si possono prevedere i seguenti scenari:

  • La persona che ha un concreto sospetto di un abuso su un minore nell’ambito ecclesiale contatta il Responsabile del Centro di ascolto.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto accoglie e ascolta la persona e fornisce le informazioni sui previsti passi successivi.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i dati della persona che segnala, quelli del presunto abusante e quelli del minore.
  • In caso di un sospetto sufficientemente comprovato il Responsabile del Centro di ascolto contatta la persona di riferimento della Procura presso il Tribunale ordinario di Bolzano e chiarisce le successive procedure da attuare.
  • Allo stesso tempo, la diocesi/l’ordine ne è informata che successivamente contatta la Procura per ulteriori procedimenti. Ciò dovrebbe consentire di agire in modo coordinato e di evitare errori e rischi nel procedere (ad esempio, interrogando i minori più volte e conducendo le indagini in parallelo).

  • La persona che è al corrente dell’abuso su un minore nell’ambito ecclesiale contatta il Responsabile del Centro di ascolto.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto accoglie la persona e verifica con lei se ci sono motivi sufficientemente comprovati per fare una denuncia.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto raccoglie i dati della persona che segnala, quelli del presunto abusante e quelli del minore.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona segnalante sulla possibilità di segnalare e denunciare l’abuso all’Autorità giudiziaria e la incoraggia.
  • Qualora la persona non intenda fare una segnalazione, il Responsabile del Centro di ascolto se ne assume il compito, di stilare una doppia segnalazione: una alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano e una alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano. Eventuali necessarie informazioni preliminari si possono ottenere dal referente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. Qualsiasi informazione

    preliminare necessaria può essere ottenuta dalla persona di contatto competente presso l'ufficio del pubblico ministero.

  • Allo stesso tempo, la diocesi/l’ordine ne è informata che successivamente contatta la Procura per ulteriori procedimenti. Ciò dovrebbe consentire di agire in modo coordinato e di evitare errori e rischi nel procedere (ad esempio, interrogando i minori più volte e conducendo le indagini in parallelo).

  • Il minore prende contatto con il Responsabile del Centro di ascolto.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto accoglie il minore e lo informa che genitori/tutori legali, come rappresentati legali, sono responsabili della sua tutela.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto chiarisce con il minore chi informa i genitori/tutori legali.
  • Qualora il minore non desideri che i genitori/tutori legali siano informati, il Responsabile del Centro di ascolto si chiarisce con il referente della Procura sulle procedure successive.
  • L'obiettivo è evitare che i minori debbano raccontare la loro esperienza in più luoghi e quindi più volte.
  • Allo stesso tempo, la diocesi/l’ordine ne è informata che successivamente contatta la Procura per ulteriori procedimenti. Ciò dovrebbe consentire di agire in modo coordinato e di evitare errori e rischi nel procedere (ad esempio, interrogando i minori più volte e conducendo le indagini in parallelo).

  • Il minore prende contatto con il Responsabile del Centro di ascolto.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto si chiarisce con il referente della Procura sulle procedure successive.
  • Allo stesso tempo, la diocesi/l’ordine ne è informata che successivamente contatta la Procura per ulteriori procedimenti. Ciò dovrebbe consentire di agire in modo coordinato e di evitare errori e rischi nel procedere (ad esempio, interrogando i minori più volte e conducendo le indagini in parallelo).

La Diocesi/l’Ordine religioso sostiene le vittime nell’elaborazione dell’abuso attraverso un percorso psicoterapeutico. La procedura definita in questo documento si basa su valori empirici attuali e comparati con le procedure attuate in Austria. La coerenza della procedura verrà verificata fra 2-3 anni.

  • Il Responsabile del Centro di ascolto informa la persona offesa sulla possibilità di un percorso terapeutico rilevando il bisogno e la disponibilità di adesione al percorso terapeutico.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto sostiene la persona offesa nella ricerca di un terapeuta adeguato.
  • In seguito ad un primo colloquio il terapeuta effettua una prima valutazione della possibile durata del percorso terapeutico. La persona offesa informa il Responsabile del Centro di ascolto.
  • In base a queste premesse, dopo aver consultato il Vicario generale/il Responsabile dell’Ordine religioso, verrà definito un primo accordo tra la persona offesa e il terapeuta.
  • L'accordo stabilisce il momento in cui la persona offesa fornisce al Responsabile del Centro di ascolto un breve feedback sullo stato del processo terapeutico.
  • Il feedback viene utilizzato per valutare la necessità di ulteriori sessioni di terapia. In base alla valutazione della necessità da parte del terapeuta, viene determinato un ulteriore numero di ore che il responsabile riferisce al Vicario Generale/Ordine religioso.
  • La Diocesi/l’Ordine religioso stabilisce un massimo di 100 ore. In casi particolarmente gravi il monte ore può essere aumentato ulteriormente, su decisione della task force.
  • Il terapeuta emette la fattura direttamente alla Diocesi oppure all’Ordine religioso. Il Responsabile del Centro di ascolto comunica al terapeuta i dati corrispondenti.
  • La Diocesi/l’Ordine religioso salda la fattura per la terapia. Se l’abusante è ancora in vita, l'importo anticipato può essere recuperato da lui.
  • I rimborsi dei costi supplementari di una terapia, per esempio terapie pregresse, vengono riconosciuti solo in casi eccezionali e in accordo con la task force.
  • Per chiarire domande o problematiche particolari riferite a modalità procedurali, il Responsabile del Centro di ascolto può in ogni fase attingere a esperti in materia psicoterapica o psichiatrica anche all’interno dell’Equipe di esperti.

  • Se nel corso della psicoterapia o di altre diagnosi cliniche emergono o vengono diagnosticati disturbi psicosomatici, la Diocesi/l’Ordine religioso mette a disposizione un importo massimo di 2.000 € per la cura dei disturbi.
  • La richiesta viene inoltrata dal Responsabile del Centro di ascolto alla Diocesi/all’Ordine religioso.
  • La fatturazione può essere fatta in due modalità: inoltro della fattura da parte dei professionisti direttamente alla Diocesi/all’Ordine religioso, oppure è la persona offesa che inoltra la fattura pagata alla Diocesi/all’Ordine religioso per il rimborso.
  • La Diocesi/l’Ordine religioso può chiedere la restituzione della somma versata all'abusante se ancora in vita.

Per la gestione di situazioni complesse è necessario uno sguardo multidimensionale. In questi casi il Responsabile del Centro di ascolto con il Responsabile del Servizio diocesano per la tutela dei minori può convocare una task force temporanea riferita al caso. Può essere composta da professionisti/e dell’Equipe di esperti oppure da altri professionisti a seconda della specializzazione richiesta dal caso. Può essere composta da un massimo 5 persone. Il Responsabile del Servizio Diocesano per la tutela dei minori può ulteriormente invitare, a sua discrezione, anche il Vicario generale/il Responsabile dell’Ordine religioso.

La task force ha essenzialmente competenze consultive. Ha invece competenze decisionali nei seguenti casi:

  • concessione di ore di terapia aggiuntive (oltre le 100 ore previste)
  • rimborso di costi di terapie pregresse

Attualmente non sono previsti risarcimenti sotto forma di contributi finanziari volontari. È responsabilità decisionale della Conferenza episcopale italiana (CEI) se in futuro possano essere concessi (come, per esempio, in Austria e Germania).

Tutta la documentazione dei casi e delle procedure viene conservata all’interno del Centro di ascolto. Ne fanno parte:

- informazioni di richieste di ogni tipologia

- verbali di colloqui telefonici o diretti

- Mails

- SMS

- lettere

- documentazione inviata

- comunicazioni scritte e trasmesse

- accordi condivisi e misure adottate

- eventuali articoli dei giornali

- conclusione del caso

  • Qualora la persona offesa si rivolga al Responsabile del Servizio diocesano, al Vescovo o ai Responsabili degli Ordini religiosi, questi documentano digitalmente i colloqui e inviano il protocollo al Responsabile del Centro di ascolto, con eventuale documentazione, tenendo conto delle norme sulla privacy in vigore.
  • In seguito alla conclusione del caso, il Responsabile del Centro di ascolto stila una relazione conclusiva con gli elementi essenziali procedurali e la consegna alla Diocesi/all’Ordine religioso.
  • Il Responsabile del Centro di ascolto prepara una panoramica continua di tutte le segnalazioni e le richieste ricevute e redige una relazione annuale.
  • Per il protocollo dei colloqui, la documentazione del caso, la relazione finale ci sono a disposizione modelli corrispondenti.
  • La documentazione del Centro di ascolto è realizzata in formato digitale su uno specifico server della Diocesi protetto da password
  • Il Vicario generale/Il Responsabile dell’Ordine religioso deposita la relazione conclusiva del Centro di ascolto correlata da un’apposita notifica nella cartella personale dell’abusante. La persona offesa riceve, se lo desidera, la relazione conclusiva.

Per la sicurezza della Privacy tutta la documentazione riguardante i casi trattati viene conservata presso il Centro di ascolto. L’accesso ai dati è consentito ai responsabili del Centro di ascolto e al Responsabile del Centro diocesano per la Tutela dei minori e a figure di tutela.

I documenti saranno distrutti o cancellati secondo le normative della privacy. Le relazioni finali del Centro di ascolto saranno conservate e verranno archiviate in triplice copia:

  • nella cartella personale dell'abusante
  • negli archivi diocesani o negli archivi dell'Ordine stesso
  • nel Centro di ascolto.
Maria Sparber
Referente Centro di ascolto per le vittime di violenze e abusi sessuali
Tel. +39 348 3763034
E-Mail ombudsstelle.sportello@bz-bx.net