L’officiale o Vicario giudiziale esercita il potere giudiziario in diocesi, in conformità del diritto (can 391 § 2 CIC), ed è responsabile per l'applicazione del diritto in generale.
L’officiale o Vicario giudiziale, con potestà ordinaria, giudica le questioni matrimoniali in via giudiziaria e svolge il compito di consulente in materia legale matrimoniale. A lui competono i processi di annullamento; licenze o dispense per matrimoni misti (interconfessionali o interreligiosi); è responsabile per informazioni sul matrimonio concordatario dei cittadini italiani all’estero (iscritti all’AIRE) e sul matrimonio concordatario di cittadini stranieri in Italia; verifica e vidima le pratiche matrimoniali diocesane e quelle destinate fuori diocesi o provenienti da diocesi italiane o straniere.
Il Vicario giudiziale è competente per le cause amministrative dei matrimoni non consumati (cann 1697-1702 CIC), per il “privilegium fidei” e il “privilegium paulinum” (canone 1143 CIC); per le domande di laicizzazione o esclaustrazione (sacerdoti, diaconi, religiosi).
Nelle cause di annullamento matrimoniale il Vicario giudiziale ha il ruolo di giudice presso il Tribunale Regionale della Conferenza Episcopale Nord-Est.
Il Vicario giudiziale svolge le pratiche diocesane in vista di una domanda di beatificazione e di riconoscimento di eventuali miracoli.